Art. 5
Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici
In vigore dal 11 giu 2020
1. In deroga a quanto previsto dall', i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;74#art-5