Art. 5

Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici

In vigore dal 11 giu 2020
1. In deroga a quanto previsto dall', i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. 2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;74#art-5

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Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici (Art. 5 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.) — Testo vigente | Portale Normativo