Art. 13
Copertura finanziaria
In vigore dal 11 giu 2020
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei
trasporti
Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 229
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;74#art-13