Art. 2

Riordino del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso

In vigore dal 27 giu 2013
1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede previe intese con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell' della legge 4 gennaio 1994, n. 10. L'intesa deve essere raggiunta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;73#art-2

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Riordino del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso (Art. 2 Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo