Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 3 lug 2013
1. Le commissioni mediche locali costituite prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano operative sino alla costituzione delle nuove commissioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei ministri
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Balduzzi, Ministro della salute
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 5, foglio n. 309
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;68#art-2