Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 3 lug 2013
1. Le commissioni mediche locali costituite prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano operative sino alla costituzione delle nuove commissioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 aprile 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei ministri Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Balduzzi, Ministro della salute Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 5, foglio n. 309
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;68#art-2

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