Art. 10
Comportamento nei rapporti privati
In vigore dal 19 giu 2013
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62#art-10