Statuto tipo degli Aero Club locali federati›Titolo III
Art. 29
In vigore dal 4 giu 2013
Lo scioglimento dell'Aero Club locale può essere deliberato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia o dei due terzi dei soci riuniti in Assemblea.
In caso di scioglimento, l'Aero Club d'Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l'Associazione, dalle analoghe finalità, cui devolvere il patrimonio, ovvero prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità.
I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-18;53#art-std-29