Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo III

Art. 37

In vigore dal 4 giu 2013
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla metà degli organi collegiali, si fa luogo alla loro sostituzione, alla prima assemblea ordinaria utile, mediante rielezione dei membri mancanti. Nelle more del perfezionamento delle nuove nomine, l'organo collegiale continuerà a svolgere la propria attività, per il disbrigo degli affari correnti, e le funzioni del Presidente della CCSA, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o del Presidente del Collegio dei Probiviri, eventualmente vacanti, saranno assolte dal membro più anziano di nomina e, in caso di parità, dal più anziano di età. Circa le funzioni del Presidente del Consiglio Federale, eventualmente vacante, valgono le disposizioni di cui al successivo . In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della maggioranza dei componenti di un qualunque organo collegiale, si verifica la decadenza dello stesso. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Presidente dell'Aero Club d'Italia. L'assemblea per la designazione dei nuovi organi in sostituzione di quelli decaduti è fissata in prima convocazione non più tardi di novanta giorni dalla decadenza.
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