Capo III

Art. 7

Autorizzazioni di carattere generale

In vigore dal 13 giu 2013
1. È fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorità competente. 2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorità o ad altra autorità da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'Allegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale. 3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell'Allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle autorizzazioni generali di cui all'Allegato I.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-13;59#art-7

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