Capo II
Art. 4
Disciplina del subappalto
In vigore dal 28 mag 2013
1. Le stazioni appaltanti, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in conformità agli avvisi di preinformazione, qualora pubblicati, predispongono gli elenchi di lavori, servizi e forniture, suddivisi per settori industriali, per i quali intendono richiedere il subappalto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo. Tali elenchi sono pubblicati nel profilo del committente di ciascuna stazione appaltante entro i successivi quindici giorni, con l'indicazione della forcella di valori, di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo, ai fini della determinazione della quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contratto per i quali viene chiesto il subappalto.
2. Ai sensi dell'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo è facoltà degli aggiudicatari di ricorrere, altresì, al subappalto entro i limiti previsti ai sensi dell'articolo 118 del codice, da considerarsi quota ulteriore e distinta rispetto a quella subappaltata su richiesta della stazione appaltante ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-13;49#art-4