Titolo IIICapo I

Art. 13

Enti committenti, esecutori e fruitori del contratto

In vigore dal 28 mag 2013
1. In caso di contratti che soddisfano le esigenze di una o più Forze armate, ovvero di uno o più enti, la stazione appaltante individua, in conformità con le disposizioni del codice dell'ordinamento militare, uno o più enti committenti, esecutori e fruitori del contratto, i quali, anche fuori del territorio nazionale: a) curano l'esecuzione contrattuale secondo le modalità stabilite dai documenti contrattuali; b) verificano il regolare svolgimento dei servizi; c) effettuano la verifica di conformità; d) accertano, in termini di quantità e qualità, il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; e) svolgono, in modo autonomo, le funzioni che il regolamento generale attribuisce al direttore dell'esecuzione; f) svolgono le altre funzioni previste dai documenti contrattuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-13;49#art-13

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