Art. 1
Modificazioni al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
In vigore dal 18 apr 2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l', comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che, in attuazione di quanto disposto dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo , comma 3, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente;
Visto l', comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto il totale generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto l', comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d), del medesimo e che il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione del citato , comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale fissa a 170.000 unità le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e ridetermina le dotazioni organiche di ciascuna delle citate Forze armate;
Visto il libro IV del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare i titoli IV e VII, nelle parti in cui disciplinano, rispettivamente, le dotazioni organiche e il numero delle promozioni a scelta degli ufficiali delle Forze armate, esclusi il Corpo delle capitanerie di porto e l'Arma dei carabinieri;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto l'articolo 2267, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni del medesimo codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell' 8 novembre 2012;
Considerato che il termine del 10 gennaio 2013, previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, è scaduto senza che tali Commissioni si siano pronunciate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Modificazioni al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
1. Al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ruoli e dotazioni organiche»;
b) nel titolo IV:
1) prima dell'articolo 667, è inserito il seguente capo: «Capo I - Ruoli»;
2) dopo l'articolo 668 è inserito il seguente capo: «Capo II - Dotazioni organiche»;
3) nel capo II, di cui al numero 2), è inserito il seguente articolo:
«Art. 668-bis (Dotazioni organiche complessive dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello, e gradi corrispondenti, sono le seguenti:
a) Esercito italiano:
1) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 19;
2) generali di divisione e corrispondenti: 44;
3) generali di brigata e corrispondenti: 132;
4) colonnelli: 923;
b) Marina militare:
1) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10;
2) ammiragli di divisione e corrispondenti: 25;
3) contrammiragli e corrispondenti: 64;
4) capitani di vascello: 496;
c) Aeronautica militare:
1) generali di squadra aerea e corrispondenti: 10;
2) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19;
3) generali di brigata aerea e corrispondenti: 55;
4) colonnelli: 462.»;
c) nel titolo VII:
1) dopo l'articolo 711, è inserito il seguente capo: «Capo I-bis - Dotazioni organiche e promozioni a scelta degli ufficiali»;
2) nel capo 1-bis, di cui al numero 1), è inserito il seguente articolo:
«Art. 711-bis (Dotazioni organiche e promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali). - 1. Le dotazioni organiche e il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente regolamento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-02-12;29#art-1