Capo IV

Art. 13

Invarianza finanziaria

In vigore dal 15 ago 2012
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-08-07;137#art-13

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