Capo I

Art. 1

Definizione e ambito di applicazione

In vigore dal 15 ago 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente regolamento: Definizione e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente decreto: a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a). 2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-08-07;137#art-1

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