Capo VI

Art. 98

Attività del personale addetto ai servizi informatici

In vigore dal 6 giu 2012
1. Il personale addetto ai servizi tecnici per l'informatica, nell'ambito dei laboratori di appartenenza, espleta l'attività di: a) controllo dell'efficienza e manutenzione dei sistemi in dotazione; b) sviluppo di programmi, secondo le direttive del Dipartimento; c) partecipazione all'attività operativa al fine di garantire il funzionamento di strumentazioni informatiche in dotazione, anche per l'allestimento di sale operative, approntate in caso di calamità. 2. Gli addetti ai servizi tecnici rendono edotto il personale sulle caratteristiche e sul corretto utilizzo degli apparati e dei sistemi utilizzati, soprattutto quelli di nuova generazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-98

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