Capo II

Art. 23

Ordini del giorno

In vigore dal 6 giu 2012
1. Gli ordini del giorno sono gli atti mediante i quali il Comandante provinciale o il dirigente dell'ufficio porta a conoscenza di tutto il personale dipendente provvedimenti e disposizioni di interesse generale. 2. Gli ordini del giorno sono ordinati in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione del personale. 3. Gli ordini del giorno vengono esposti nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64#art-23

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