Art. 22
Modifiche introdotte agli articoli 22 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
In vigore dal 26 mag 2012
Modifiche introdotte agli del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La validità dell'autorizzazione è subordinata al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento. In caso di inottemperanza l'autorità competente adotta anche gli opportuni provvedimenti cautelari.".
2. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. La validità dell'autorizzazione è subordinata al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento. In caso di inottemperanza l'autorità competente adotta anche gli opportuni provvedimenti cautelari.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Balduzzi, Ministro della salute
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2012
registro n. 3, foglio n. 355
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;55#art-22