Art. 2
Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303
In vigore dal 3 mag 2012
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, è sostituito dal seguente:
«.
Organismo indipendente di valutazione della performance
1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato: "Organismo", svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quelli di cui all', comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), così come modificata dall'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e successive modificazioni.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. L'Organismo è costituito da un collegio di tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialità di giudizio, l'incarico di Presidente dell'Organismo e di componente del collegio sono conferiti a personale con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance.
5. Presso l'Organismo è istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio sovrintende alle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e a quelle connesse con il controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
L'organizzazione interna dell'Ufficio è definita con determinazione del Presidente dell'Organo collegiale.
6. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 5 è nominato con determinazione del Presidente dell'Organismo, fra i funzionari appartenenti al contingente di cui al comma 7, in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.
7. All'ufficio di cui al comma 5 è assegnato un contingente di personale non superiore a sette unità. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell'organo collegiale, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
8. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance, nonché al personale dell'ufficio di supporto di cui al comma 7, si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.».
2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, il comma 7 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-14;42#art-2