Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 29 dic 2011
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina del presidente e dei componenti degli organi collegiali di cui all'. 2. Al comma 1297 dell' della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: "il consiglio" a "Istituto." sono soppresse e al secondo periodo le parole: "Il comitato" sono sostituite dalle seguenti: "il comitato", in fine, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Rotondi, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2011 Registro n. 1,foglio n. 305
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-10-27;207#art-2

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Disposizioni transitorie e finali (Art. 2 Regolamento recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) — Testo vigente | Portale Normativo