Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 29 dic 2011
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina del presidente e dei componenti degli organi collegiali di cui all'.
2. Al comma 1297 dell' della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: "il consiglio" a "Istituto." sono soppresse e al secondo periodo le parole: "Il comitato" sono sostituite dalle seguenti: "il comitato", in fine, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Rotondi, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2011
Registro n. 1,foglio n. 305
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-10-27;207#art-2