Capo IV

Art. 6

Monitoraggio

In vigore dal 18 feb 2012
1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Romani, Ministro per lo sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 187
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-10-19;227#art-6

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