Art. 13
Clausola di neutralità finanziaria
In vigore dal 7 ott 2011
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° agosto 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Maroni, Ministro dell'interno
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-08-01;151#art-13