Art. 13

Clausola di neutralità finanziaria

In vigore dal 7 ott 2011
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° agosto 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Maroni, Ministro dell'interno Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Romani, Ministro dello sviluppo economico Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237
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Clausola di neutralità finanziaria (Art. 13 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) — Testo vigente | Portale Normativo