Art. 1

Definizioni

In vigore dal 7 ott 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011; Sentite le associazioni imprenditoriali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente; b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; e) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento; f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-08-01;151#art-1

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