Art. 2
Abrogazioni e disposizioni di coordinamento
In vigore dal 2 mar 2011
1. Gli articoli 117, 118, 119 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati; le relative soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
2. In conseguenza delle abrogazioni di cui al comma 1, le competenze, le strutture organizzative e il personale dirigenziale e non dirigenziale delle direzioni generali soppresse, così come rideterminati in riduzione dall', sono ridistribuiti con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, nell'ambito del Segretariato generale della difesa e delle direzioni generali, nonché, per le competenze di cui all', comma 1, lettera b), in materia di sanità militare, nell'ambito delle strutture organizzative dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 269
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-12-15;270#art-2