Art. 8

Patti per il soccorso

In vigore dal 16 feb 2011
1. Le risorse di cui all', comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota del 38,30 per cento, vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all', del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, per essere utilizzate ai fini all'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazione sindacali per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale. 2. Le risorse del Fondo di amministrazione di cui al comma 1, per gli anni 2009 e 2010, verranno utilizzate prevalentemente: a) per incrementare, fino al massimo di 1 euro al giorno, il compenso di produttività spettante al personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici nonché al personale operativo che effettua orario di lavoro giornaliero; b) per incrementare la misura dell'indennità di turno per i turni notturni, fino al massimo di 3 euro a turno; c) per incrementare la misura oraria, fino al massimo di 2 euro l'ora, del compenso per l'incentivazione degli istruttori e formatori e anche per altre finalità. 3. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale; 4. Per gli anni successivi la destinazione delle risorse di cui al comma 1 saranno stabilite in appositi accordi decentrati a livello nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-19;251#art-8

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