Titolo II

Art. 7

Patti per il soccorso

In vigore dal 16 feb 2011
1. Le risorse di cui all', comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dell'1,03 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di produttività per il personale direttivo di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, per essere utilizzate ai fini all'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale. 2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, per gli anni 2009 e 2010, verranno utilizzate prevalentemente per retribuire il concorso del personale direttivo nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente dell'ufficio. 3. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale. 4. Per gli anni successivi la destinazione delle risorse di cui al comma 1 sarà stabilita in appositi accordi decentrati a livello nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-19;250#art-7

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