Art. 3
Patrimonio della Fondazione
In vigore dal 24 feb 2011
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'inventario dei beni è redatto dall'organo di amministrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il Ministero dell'interno verifica che nell'inventario di cui al comma 2 sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalità.
4. Nell'inventario di cui al comma 2 della Fondazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.
5. I beni di cui al comma 3 non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica, espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le limitazioni di cui al presente articolo devono risultare nello Statuto della Fondazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;263#art-3