Capo III
Art. 91
Decadenza dell'attestazione di qualificazione
In vigore dal 19 apr 2016
1. Qualora la SOA o l'Autorità dispongano la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell' del codice ovvero ai sensi dell' del codice, l'Autorità, direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicità nel casellario informatico di cui all'.
2. Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico di cui all', che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell', comma 1-bis, del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all', comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207#art-91