Capo II

Art. 75

Attività delle SOA

In vigore dal 19 apr 2016
1. Ai sensi dell', comma 3, quarto periodo, del codice, la SOA, relativamente alle imprese alle quali ha precedentemente rilasciato l'attestazione ovvero per le quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato alle medesime imprese attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del presente titolo, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell'Autorità, la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli . 2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione, ne informa l'Autorità ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo. 3. L'Autorità, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonché la SOA e l'impresa della cui attestazione si tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell', la SOA che ha rilasciato l'attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone l'annullamento dell'attestazione dell'impresa ai sensi dell', comma 7, lettera m), del codice. 4. Qualora l'impresa non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l'Autorità che procede ai sensi dell', commi 1, 2 e 3.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207#art-75

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