Parte VII
Art. 359
AbrogatoEntrata in vigore
In vigore dal 19 apr 2016
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 ottobre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Prestigiacomo, Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Bondi, Ministro per i beni e le
attività culturali
Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2010
Ufficio controllo infrastrutture e territorio, registro n. 10, foglio n. 6
La sezione del controllo nell'adunanza del 29 novembre 2010 ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione:
dell';
dell', comma 21;
all', comma 1 della frase:
«o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, svolti singolarmente o in commissione, ovvero per gli incarichi affidati a commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante e da soggetti esterni o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici»
dell', comma 2;
dell', commi 12, 13, 16, 17 con riferimento alle categorie seguenti:
OG 12; OS 3; OS 4; OS 5; OS 11; OS 13; OS 14; OS 22; OS 25; OS 27; OS 28; OS 29; OS 30; OS 34;
comma 22 della frase:
«In relazione all', comma 21, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi previsto, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell'attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all', comma 2, per i requisiti di specializzazione richiesti per l'esecuzione dei lavori relativi alle medesime categorie si applica l'»
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207#art-359