Capo II
Art. 245
Progettazione dello scavo archeologico (art. 217, d.P.R. n. 554/1999)
In vigore dal 11 nov 2017
Progettazione dello scavo archeologico
(, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.
2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da soggetti con qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.
4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:
a) rilievo generale;
b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
c) indagini complementari necessarie.
5. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto preliminare, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse.
6. Le fasi di cui al comma 5 comprendono:
a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;
d) restauro dei reperti mobili ed immobili;
e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;
h) manutenzione programmata.
7. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a ditte in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice.
8. Le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 7 si applicano anche alla seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall', comma 1, lettera b), del codice.
9. In caso di scavi archeologici con finalità di archeologia preventiva, la Soprintendenza archeologica territorialmente competente può proporre al responsabile del procedimento la riduzione dei livelli e dei contenuti della progettazione, secondo le indicazioni contenute nell', comma 3, del codice.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
- Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207#art-245