Capo II

Art. 236

Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica (art. 207, d.P.R. n. 554/1999)

In vigore dal 19 apr 2016
Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica (, d.P.R. n. 554/1999) 1. Ai fini dell', comma 6, del codice, sono definiti: a) lavori di particolare complessità tecnica: quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza; b) lavori di grande rilevanza economica: quelli di importo superiore a 25 milioni di euro. 2. Per i lavori di cui al comma 1 il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207#art-236

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