Art. 2

Soggetti conferenti

In vigore dal 10 dic 2010
1. Fermo restando quanto previsto dall', commi 44 e 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti, sono soggetti conferenti le amministrazioni dello Stato di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;195#art-2

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