Titolo II
Art. 11
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
In vigore dal 25 nov 2010
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2008:
Arma dei carabinieri: euro 495.000,00;
Corpo della Guardia di finanza: euro 250.000,00;
b) per l'anno 2009:
Arma dei carabinieri: euro 8.560.000,00;
Corpo della Guardia di finanza: euro 4.789.000,00;
c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010:
Arma dei carabinieri: euro 5.831.000,00;
Corpo della Guardia di finanza: euro 3.348.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-01;184#art-11