Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 7 set 2010
1. Le cauzioni, già costituite, alla data di entrata in vigore del presente regolamento e dei successivi decreti di aggiornamento, sono integrate entro novanta giorni dalla comunicazione della nuova cifra determinata nei limiti stabiliti dall'. 2. Gli esercenti dei magazzini generali che, allo scadere del predetto termine, non avranno effettuato l'integrazione, entro i sessanta giorni successivi dovranno cessare la loro attività. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è, o resta abrogato, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 luglio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dello sviluppo economico Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 378
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;137#art-2

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Disposizioni transitorie e finali (Art. 2 Regolamento recante modifiche all'articolo 2, primo comma, del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali.) — Testo vigente | Portale Normativo