Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 7 set 2010
1. Le cauzioni, già costituite, alla data di entrata in vigore del presente regolamento e dei successivi decreti di aggiornamento, sono integrate entro novanta giorni dalla comunicazione della nuova cifra determinata nei limiti stabiliti dall'.
2. Gli esercenti dei magazzini generali che, allo scadere del predetto termine, non avranno effettuato l'integrazione, entro i sessanta giorni successivi dovranno cessare la loro attività.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è, o resta abrogato, il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 luglio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dello sviluppo economico
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 378
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;137#art-2