Art. 2
Modifiche all'elenco relativo alla revisione degli iscritti nella matricola della gente di mare
In vigore dal 6 ago 2010
1. Il numero 14 del secondo elenco annesso al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, è sostituito dal seguente:
«14. La anoftalmia o l'atrofia di un globo oculare e tutte le alterazioni organiche e funzionali, le malformazioni o gli esiti di traumi per cui l'acutezza visiva sia ridotta a meno di:
a) per il personale di coperta: visus naturale inferiore ai 12/10 complessivi con meno di 4/10 per l'occhio peggiore. Il visus corretto dovrà essere 10/10 in ciascun occhio con l'uso di lenti ben tollerate;
b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 6/10 complessivi con meno di 2/10 per l'occhio peggiore.
I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione. Per i soggetti monocoli può essere considerato come normale un campo visivo che presenti:
a) una ampiezza totale del meridiano orizzontale non inferiore a 120°;
b) una ampiezza totale sul meridiano verticale superiore non inferiore a 60° ed inferiore non inferiore a 75°;
c) una assenza di scotomi assoluti entro i suddetti limiti, escludendo lo scotoma fisiologico (macchia cieca).
Per i soggetti con funzione visiva binoculare può essere considerato come normale un campo visivo che presenti:
a) una ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare;
b) una ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fazio, Ministro della salute
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 314
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-04-30;114#art-2