Art. 2

Modifiche all'elenco relativo alla revisione degli iscritti nella matricola della gente di mare

In vigore dal 6 ago 2010
1. Il numero 14 del secondo elenco annesso al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, è sostituito dal seguente: «14. La anoftalmia o l'atrofia di un globo oculare e tutte le alterazioni organiche e funzionali, le malformazioni o gli esiti di traumi per cui l'acutezza visiva sia ridotta a meno di: a) per il personale di coperta: visus naturale inferiore ai 12/10 complessivi con meno di 4/10 per l'occhio peggiore. Il visus corretto dovrà essere 10/10 in ciascun occhio con l'uso di lenti ben tollerate; b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 6/10 complessivi con meno di 2/10 per l'occhio peggiore. I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione. Per i soggetti monocoli può essere considerato come normale un campo visivo che presenti: a) una ampiezza totale del meridiano orizzontale non inferiore a 120°; b) una ampiezza totale sul meridiano verticale superiore non inferiore a 60° ed inferiore non inferiore a 75°; c) una assenza di scotomi assoluti entro i suddetti limiti, escludendo lo scotoma fisiologico (macchia cieca). Per i soggetti con funzione visiva binoculare può essere considerato come normale un campo visivo che presenti: a) una ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare; b) una ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fazio, Ministro della salute Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 314
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-04-30;114#art-2

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Modifiche all'elenco relativo alla revisione degli iscritti nella matricola della gente di mare (Art. 2 Regolamento recante modifiche al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente i requisiti visivi degli aspiranti alla iscrizione nelle matricole della gente di mare.) — Testo vigente | Portale Normativo