Sez. X
Art. 937
Requisiti per la iscrizione in apposito albo delle associazioni fra militari in congedo e dei pensionati
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le associazioni di cui all', che contemplano nei propri atti costitutivi l'acquisizione della qualità di socio in base al requisito dell'essere militari delle categorie del congedo o pensionati, e che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati, sono iscritte, a loro richiesta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1482 del codice, in apposito albo, tenuto dal Ministero della difesa.
2. La richiesta di cui al comma 1, da rimettere al Ministero della difesa a cura dei competenti organi sociali, deve essere corredata:
a) dalla copia dello statuto ovvero dell'atto costitutivo;
b) dalla indicazione del numero dei soci militari delle categorie in congedo o pensionati;
c) da ogni altra utile indicazione relativa sia al sodalizio per meglio configurarne la posizione giuridica, sia a dati di qualificazione riferiti agli associati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-937