Sez. XIII
Art. 868
Uso delle onorificenze pontificie e degli ordini equestri e delle decorazioni estere
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'uso delle onorificenze pontificie e degli ordini equestri e delle decorazioni militari estere sulle uniformi militari è disciplinato con decreto del Ministro della difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-868