Sez. XIII

Art. 868

Uso delle onorificenze pontificie e degli ordini equestri e delle decorazioni estere

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'uso delle onorificenze pontificie e degli ordini equestri e delle decorazioni militari estere sulle uniformi militari è disciplinato con decreto del Ministro della difesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-868

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