Sez. VIII
Art. 844
Presupposti
In vigore dal 28 apr 2012
1. La medaglia d'onore per lunga navigazione è conferita ai militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che hanno compiuto su navi in armamento o in riserva, su unità di crociera, costiere e foranee appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze:
a) 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado;
b) 15 anni per la medaglia di 2° grado;
c) 10 anni per la medaglia di 3° grado.
2. Essa è, inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare che hanno compiuto su navi mercantili nazionali: 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; anni per la medaglia di 3° grado.
3. La medaglia è conferita ai militari dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri imbarcati sulle unità di tali Forze armate iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato.
4. Per le unità del Corpo della guardia di finanza i militari interessati devono aver fatto effettivamente e organicamente parte del relativo equipaggio, in quanto a esse assegnati, con determinazione specifica in base alle tabelle di armamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-844