Sez. VI

Art. 649

Dimissioni, rinvii e allontanamenti

In vigore dal 9 ott 2010
1. I frequentatori che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, sono rimasti assenti per un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo dei giorni di durata del corso, interrompono la frequenza del corso stesso e non sono ammessi agli esami finali. Tali frequentatori sono ammessi d'autorità a ripeterlo in una successiva sessione. 2. Eventuali dimissioni dal corso normale di Stato maggiore per gravi mancanze disciplinari ovvero per manifesto scarso rendimento nelle attività formative sono disposte dal Capo di stato maggiore della Marina militare, su proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole. Tali dimissioni comportano l'inammissibilità a frequentare altre sessioni del corso in oggetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-649

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo