Sez. II
Art. 583
Ambito di applicazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Fermi i requisiti di idoneità previsti dalla sezione I del presente capo, le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco:
a) piloti e navigatori;
b) impiegato a bordo di aeromobili, in base alla normativa vigente, con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore;
c) assistenti e controllori del traffico aereo, assistenti e controllori della difesa aerea limitatamente alle imperfezioni e infermità afferenti la neurologia, la psichiatria, l'oftalmologia e l'otorinolaringoiatria.
2. Non sono idonei ai servizi di navigazione aerea i militari affetti dalle imperfezioni e infermità di cui alla presente sezione.
3. L'elenco delle imperfezioni e infermità di cui all', è aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-583