Capo V

Art. 226

Norme interne dell'Istituto idrografico della Marina militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Con apposite determinazioni del Capo di stato maggiore della Marina militare sono stabilite norme interne: a) per le campagne idrografiche; b) per i servizi tecnici e militari dell'Istituto idrografico della Marina militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-226

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