Titolo III
Art. 1126
Norma finanziaria
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Amministrazione della difesa provvede all'adempimento dei compiti attribuiti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 2010
NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
LA RUSSA, Ministro della difesa
CALDEROLI, Ministro della semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: ALFANO
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2010
Ministeri istituzionali - Difesa registro n. 6, foglio n. 296
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1126