Art. 10
Abrogazioni
In vigore dal 24 set 2022
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico»; b) l'ultimo periodo.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 215
Note all'articolo
- Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 ha disposto (con l'art. 26, comma 5) che con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;88#art-10