Art. 2

Disposizioni generali

In vigore dal 31 dic 2009
1. La valutazione della percentuale d'invalidità di cui all', comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale. 2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, gli accertamenti sanitari, sono effettuati dalla competente commissione medica ospedaliera della sanità militare o dalle apposite commissioni sanitarie di nomina consolare, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510. 3. Ai fini dell'espletamento degli accertamenti sanitari, nonché delle modalità di svolgimento dei lavori delle commissioni di cui al comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2004, n. 44, adottato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-10-30;181#art-2

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