Art. 3
Patrimonio dell'ente
In vigore dal 30 dic 2009
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'ente pubblico «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani».
L'organo di revisione verifica che l'inventario sia redatto entro sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione e che sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico. Negli inventari patrimoniali della Fondazione derivante dalla trasformazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.
2. I beni di cui al comma 1, la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale della Fondazione, permangono destinati a tale finalità e sono assoggettati al disposto degli articoli 10, comma 1, e 12, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Oltre alle predette disposizioni di tutela, ogni atto di alienazione o di trasferimento di diritti reali relativi ai beni facenti parte del patrimonio della Fondazione, e che siano strumentali al perseguimento del suo scopo istituzionale, è sottoposto a specifica autorizzazione del Ministero vigilante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-10-13;180#art-3