Art. 2

Dotazioni organiche regionali, provinciali e organici di istituto

In vigore dal 18 ago 2009
1. La consistenza numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281, con riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale. Nella ripartizione si tiene conto altresì, in relazione ai diversi contesti territoriali interessati, dei fenomeni migratori da paesi extracomunitari, dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle condizioni logistico-strutturali, delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per «dirigente regionale» e per «dirigente scolastico», rispettivamente, il dirigente con incarico di livello dirigenziale generale preposto all'ufficio scolastico regionale e il dirigente preposto ad una istituzione scolastica o educativa. 3. Il dirigente regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e con gli enti locali, con riferimento alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, accantonando una quota di posti pari al 3 per cento della dotazione organica regionale per le finalità di cui al comma 5. Nella determinazione delle dotazioni organiche provinciali si tiene conto, altresì, delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica. 4. Nel limite della dotazione organica regionale, il dirigente regionale determina le dotazioni organiche di istituto previa applicazione dei criteri e dei parametri di calcolo individuati con il presente regolamento e relative tabelle annesse. I dirigenti scolastici formulano al riguardo motivate proposte, ai sensi della normativa vigente e sulla base delle esigenze risultanti dal piano dell'offerta formativa, ispirandosi a criteri di razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nell'istituzione scolastica. 5. Il dirigente regionale assicura comunque il rispetto del limite della dotazione organica regionale, anche, ove necessario, mediante deroga ai criteri ed ai parametri di calcolo stabiliti per la determinazione degli organici di istituto. Il medesimo dirigente assegna le risorse di personale alle province di competenza in modo da assicurare altresì, nel rispetto delle esigenze di contenimento della spesa, il funzionamento delle istituzioni scolastiche in condizioni di sicurezza per gli alunni e di efficacia ed efficienza del servizio erogato. La quota di posti accantonati di cui al comma 3 è assegnata in sede di determinazione dell'organico di diritto delle istituzioni scolastiche ed è utilizzata, essenzialmente per far fronte ad esigenze di particolare rilevanza e complessità. 6. Le disposizioni del presente articolo, al fine di garantire la continuità del servizio, restano efficaci fino all'adozione da parte della regione interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-06-22;119#art-2

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