Art. 2
Norme transitorie
In vigore dal 19 ago 2009
1. I piloti effettivi e gli aspiranti piloti nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di centoventicinque quote il capo pilota, centododici quote e mezza i sottocapi, cento quote gli altri piloti effettivi e cinquanta quote gli aspiranti piloti. In caso di infermità dei piloti di cui al presente comma, si applica il comma 3 dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
2. L'opzione per il trattamento di fine servizio da parte dei piloti con anzianità inferiore a dieci anni è effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica alle vedove ed agli orfani dei piloti deceduti alla data di entrata in vigore del presente decreto e dei piloti con più di cinque anni di servizio completo che non abbiano optato per il trattamento di fine servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 maggio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
Alfano, Ministro della giustizia
La Russa, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 394
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-05-28;104#art-2