Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 18 giu 2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, ed in particolare l' che istituisce, a decorrere dall'anno scolastico accademico 1997/1998, borse di studio in favore dei soggetti di cui all' della citata legge n. 302 del 1990 e l', comma 2, recante l'attribuzione della relativa potestà regolamentare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, relativo al regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 82, commi 1 e 9, lettera b), che ha previsto l'estensione dei benefici, di cui alla legge n. 407 del 1998, al personale di cui all' della legge 13 agosto 1980, n. 466, nonché ai superstiti dello stesso personale; Visto l' del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, recante modifiche all', comma 1, della citata legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassirya e di Istanbul; Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; Visto l', comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all', della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-bis, estendendo l'applicazione delle disposizioni della presente legge anche ai familiari del disastro aereo di Ustica, nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, , commi 562, 563, 564 e 565; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243, recante regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell', comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Considerato che con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 318, sono state dettate disposizioni per l'assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto; Ravvisata la necessità di dettare una nuova disciplina regolamentare del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001, al fine di tener conto delle disposizioni normative successivamente intervenute e di introdurre semplificazioni procedurali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 16 marzo 2009, n. 808 del 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Emana il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione delle borse di studio in favore: a) delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all' della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; b) delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; c) dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all' della legge 3 agosto 2004, n. 206.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-05-05;58#art-1

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