Art. 8

Copertura finanziaria

In vigore dal 6 giu 2013
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 aprile 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dello sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 279

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 ha disposto (con l'art. 16, comma 4-bis) che "Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-02;59#art-8

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Copertura finanziaria (Art. 8 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.) — Testo vigente | Portale Normativo