Art. 33
Affidamento del servizio di cassa
In vigore dal 6 mag 2009
1. Il servizio di cassa è affidato, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, ad un Istituto abilitato, presso il quale possono essere accesi uno o più conti correnti e viene svolto sulla base di apposita convenzione per la disciplina dei seguenti aspetti:
a) modalità delle riscossioni e dei pagamenti;
b) condizioni per le operazioni di conto corrente;
c) procedura di trasmissione dei titoli e valori di entrata e di spesa;
d) regolazione degli oneri di gestione e servizi ausiliari.
2. La convenzione di cui al comma 1 contiene anche la disciplina delle modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa degli uffici dell'Agenzia dotati di autonomia amministrativa, senza alcun pregiudizio per l'unitarietà del servizio e delle condizioni pattuite.
3. Il cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Agenzia o a terzi ed è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.
4. Il servizio di cassa, in coerenza con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi, è gestito con metodologie ed evidenze informatiche al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio, ove consentito dall'organizzazione dell'Agenzia e del cassiere. L'Agenzia è inserita nella tabella A allegata alla predetta legge n. 720 del 1984.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-33