Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115
In vigore dal 6 mar 2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, recante regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per l'attuazione del programma di Governo;
Emana
il seguente regolamento:
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Modifiche all' del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole: «e sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, sociali e imprenditoriali»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 4, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.»;
c) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunità.»;
d) al comma 5, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Alle riunioni della Commissione può essere invitata la consigliera o il consigliere nazionale di parità quando si discuta di questioni che coinvolgono materie di loro competenza.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-01-20;8#art-1